Art. 215
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione
(, paragrafo 2, del codice)
La prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione è fornita per mezzo del giornale di pesca o di ogni altro mezzo di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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