Art. 212 · Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa

Art. 212

Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa

In vigore dal 24 nov 2015
Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa (, paragrafo 2, del codice) Le autorità doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei mezzi di prova di cui all’ del presente regolamento e nel verificare che le informazioni e i documenti forniti in conformità con le disposizioni del presente titolo e degli articoli da 123 a 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano corrette e che le procedure utilizzate per dimostrare la posizione doganale di merci unionali siano state correttamente applicate.
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