Art. 209 · Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi

Art. 209

Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi

In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi (, paragrafo 2, del codice) 1.   Nel caso di imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando gli imballaggi, le palette e gli altri materiali similari possono essere identificati come appartenenti alla persona in questione, sono stati dichiarati come aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. 2.   Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’ del presente regolamento.
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