Art. 204 · Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»

Art. 204

Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»

In vigore dal 24 nov 2015
Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo» (, paragrafo 2, del codice) Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare che il manifesto di cui all’, paragrafo 2, inteso a giustificare la posizione doganale di merci dell’Unione, sia redatto al massimo il giorno successivo alla partenza della nave. Tuttavia, il manifesto è sempre redatto prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.
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