Art. 199 · Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

Art. 199

Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

In vigore dal 24 nov 2015
Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 2, del codice) 1.   Per dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali è utilizzato, secondo il caso, uno dei seguenti mezzi: a) i dati della dichiarazione di transito delle merci vincolate al regime di transito interno; in tal caso non si applica l’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; b) i dati dei documenti T2L o T2LF di cui all’ del presente regolamento; c) il manifesto doganale delle merci di cui all’ del presente regolamento; d) la fattura o il documento di trasporto di cui all’ del presente regolamento; e) secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all’ del presente regolamento; f) un mezzo di prova di cui agli articoli da 207 a 210 del presente regolamento; g) i dati della dichiarazione relativa all’accisa di cui all’ della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (18); h) l’etichetta di cui all’ del presente regolamento; 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere fornita mediante il manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione unionale delle merci può essere fornita mediante una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore supera 15 000 EUR. 4.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione: «Imballaggio N – [codice 98200]»; 5.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono le seguente indicazione: «Rilasciato a posteriori – [codice 98201]»; 6.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per merci con riguardo alle quali siano state espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-199