Art. 196 · Registrazione delle navi e dei porti

Art. 196

Registrazione delle navi e dei porti

In vigore dal 24 nov 2015
Registrazione delle navi e dei porti ( del codice) In deroga al termine di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, un’autorità doganale rende disponibili le informazioni comunicatele a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema di cui all’ entro un giorno lavorativo dalla comunicazione di dette informazioni. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni di cui al primo comma devono essere rese disponibili tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo. Tali informazioni sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di trasporto marittimo.
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