Art. 193
Spostamento di merci in custodia temporanea
In vigore dal 24 nov 2015
Spostamento di merci in custodia temporanea
(, paragrafo 5, del codice)
1. Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui sono spostate le merci informa:
a)
l’autorità doganale competente per la sorveglianza della struttura di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate in merito allo spostamento previsto secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione e, all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, in merito alla fine dello spostamento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione;
b)
il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito verso le quali le merci sono spostate in merito all’effettuata spedizione delle merci.
2. Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione relativa alle strutture verso le quali sono spostate le merci:
a)
notifica l’arrivo delle merci alle autorità doganali responsabili di tali strutture e
b)
all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, informa il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea di partenza.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono un riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea e alla data di conclusione della custodia temporanea.
4. Nel caso di uno spostamento di merci in custodia temporanea, le merci rimangono sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate fino a quando esse non vengono iscritte nelle scritture del titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea a cui sono trasferite, salvo ove altrimenti disposto nell’autorizzazione.
Storico versioni
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