Art. 187 · Analisi dei rischi

Art. 187

Analisi dei rischi

In vigore dal 24 nov 2015
Analisi dei rischi ( del codice) 1.   Le disposizioni dell’, paragrafi da 1 a 8, non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE. 2.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio. 3.   Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando tale analisi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione costituirebbe una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un’azione immediata, le autorità doganali informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l’individuazione del rischio ed entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. 4.   Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in vari porti o aeroporti del territorio doganale dell’Unione, a condizione che gli spostamenti avvengano senza fare scalo in un porto o un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, si applicano le seguenti disposizioni: a) per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell’Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all’analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall’aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l’aeroporto di scarico; b) nel caso di spedizioni che si ritenga presentino una minaccia tale da richiedere un’azione immediata, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata nell’Unione adotta misure di divieto e, in qualsiasi caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi ai porti o aeroporti successivi e c) nei porti o aeroporti successivi situati sul territorio doganale dell’Unione, alle merci presentate in dogana presso tali porti o aeroporti si applica l’ del codice. 5.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.
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