Art. 185
Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata
In vigore dal 24 nov 2015
Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata
(, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente la persona che l’ha presentata, comunicandole l’MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.
2. Se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di più serie di dati, le autorità doganali provvedono a registrare ciascuno di tali invii di indicazioni all’atto della ricezione e ne informano immediatamente la persona che li ha effettuati, comunicandole l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.
3. Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il trasportatore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento, nei casi seguenti:
a)
se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del codice;
b)
se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’, paragrafo 6, del codice.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo non si applicano fino alle date del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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