Art. 180 · Esportazione o distruzione senza controllo doganale

Art. 180

Esportazione o distruzione senza controllo doganale

In vigore dal 24 nov 2015
Esportazione o distruzione senza controllo doganale (, paragrafo 1, del codice) 1.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, all’ o all’ del codice, quando l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza controllo doganale, il rimborso o lo sgravio sulla base dell’ del codice sono subordinati alle condizioni seguenti: a) il richiedente presenta all’autorità doganale competente a prendere la decisione le prove necessarie per stabilire se le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio soddisfano una delle seguenti condizioni: a) le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione; b) le merci sono state distrutte sotto il controllo di autorità o di persone autorizzate da tali autorità a renderne ufficialmente atto; b) il richiedente restituisce all’autorità doganale competente a prendere la decisione qualsiasi documento attestante o contenente informazioni attestanti la posizione unionale delle merci in questione, sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale dell’Unione, oppure presenta qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non possa essere successivamente utilizzato in relazione a merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 2.   Gli elementi di prova attestanti che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate dal territorio doganale dell’Unione comprendono i seguenti documenti: a) la certificazione di uscita di cui all’ del presente regolamento; b) l’originale o una copia autenticata della dichiarazione in dogana per il regime che comporta l’insorgenza dell’obbligazione doganale; c) se necessario, documenti commerciali o amministrativi contenenti una descrizione completa delle merci che sono state presentate con la dichiarazione in dogana corrispondente al suddetto regime o con la dichiarazione in dogana relativa all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione o con la dichiarazione in dogana redatta per le merci nel paese terzo di destinazione. 3.   Gli elementi di prova che accertano che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente consistono in uno dei seguenti documenti: a) un verbale o una dichiarazione di distruzione redatti dall’autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o una copia autenticata dei medesimi; b) un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d’informazione che ne giustificano l’abilitazione. Tali documenti contengono una descrizione completa delle merci distrutte che consente di accertare, mediante confronto con le indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana per un regime doganale comportante l’insorgenza dell’obbligazione doganale e nei documenti giustificativi, che le merci distrutte sono quelle che erano state vincolate al suddetto regime. 4.   Se gli elementi di prova di cui ai paragrafi 2 e 3 si rivelano insufficienti per consentire all’autorità doganale di prendere una decisione sul caso sottopostole, oppure se taluni elementi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.
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