Art. 175 · Reciproca assistenza tra le autorità doganali

Art. 175

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Reciproca assistenza tra le autorità doganali ( e , paragrafo 1, del codice) 1.   Se, ai fini del rimborso o dello sgravio, l’autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata necessita di informazioni supplementari o se le merci devono essere esaminate da tale autorità al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso o per lo sgravio, l’autorità doganale competente a prendere la decisione chiede l’assistenza dell’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci, precisando la natura delle informazioni da ottenere o i controlli da effettuare. La richiesta di informazioni è accompagnata dalle indicazioni contenute nella domanda e da tutti i documenti necessari per consentire all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste. 2.   Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione invia la richiesta di cui al paragrafo 1 con mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, essa trasmette all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci due copie della richiesta presentata per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato 33-06. 3.   L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci evade al più presto la richiesta di cui al paragrafo 1. L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall’autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Essa annota i risultati ottenuti nella parte pertinente dell’originale della richiesta di cui al paragrafo 1 e restituisce tale documento all’autorità doganale competente a prendere la decisione unitamente a tutti i documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma. Se l’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti entro il termine di cui al secondo comma, essa rispedisce la richiesta, debitamente annotata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.
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