Art. 169 · Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

Art. 169

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

In vigore dal 24 nov 2015
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul [, paragrafo 3, lettera c), del codice] 1.   Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri per merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa nascere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri. 2.   Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. A tal fine, le autorità riceventi utilizzano il formulario di appuramento di cui all’allegato 33-05 indicando che è stato presentato un reclamo nei confronti dell’associazione garante nello Stato membro ricevente. Se non ricevono risposta entro 90 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato. 3.   Se le autorità riceventi sono competenti, esse avviano una nuova azione di riscossione degli altri oneri, se del caso dopo il termine di cui al paragrafo 2, e ne informano immediatamente le autorità di invio. All’occorrenza, le autorità riceventi riscuotono dall’associazione garante cui sono vincolate gli importi dei dazi e degli altri oneri da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui esse sono ubicate. 4.   Non appena le autorità riceventi indicano di essere competenti per la riscossione di altri oneri, le autorità di invio rimborsano all’associazione garante cui sono vincolate gli importi che tale associazione ha eventualmente depositato o provvisoriamente pagato. 5.   Il trasferimento di procedura avviene entro il termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza del carnet, a meno che il pagamento non sia diventato definitivo in applicazione dell’, paragrafi 2 o 3, della convenzione ATA o dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.
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