Art. 168 · Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

Art. 168

Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR [, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice] Quando sorge un’obbligazione doganale in relazione a merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR, le autorità doganali competenti per la riscossione informano l’ufficio doganale di partenza in merito alla riscossione dei dazi e degli altri oneri.
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