Art. 167 · Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

Art. 167

Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR [, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice] 1.   Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa sorgere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali sospendono la procedura di riscossione e inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri. 2.   Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato. 3.   Qualsiasi procedimento pendente per la riscossione di altri oneri avviato dalle autorità di invio è sospeso non appena le autorità riceventi abbiano accusato ricevimento della comunicazione e indicato che sono competenti per la riscossione degli altri oneri. Non appena le autorità riceventi forniscono la prova della riscossione degli importi in questione, le autorità di invio rimborsano gli altri oneri già riscossi oppure annullano l’azione di riscossione di tali oneri.
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