Art. 163 · Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

Art. 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

In vigore dal 24 nov 2015
Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR [, paragrafo 3, lettera b), del codice] Ai fini dell’, paragrafo 4, della convenzione TIR, qualora un’operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell’Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell’Unione può diventare responsabile del pagamento dell’importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell’operazione TIR fino a concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.
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