Art. 162
Garanzia globale
In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia globale
(, paragrafo 5, e del codice)
1. Nel quadro del regime di transito unionale, la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fideiussore.
2. La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
3. Il titolare del regime non modifica il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Storico versioni
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