Art. 16
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti
In vigore dal 24 nov 2015
Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti
(, paragrafo 1, del codice)
1. Qualora una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l’autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall’accettazione della domanda.
Se l’autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.
2. Una domanda di decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.
3. Una domanda di decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
4. Ai fini della conformità con il requisito di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice in relazione a una domanda di decisione ITV, l’autorità doganale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 consulta il sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento e tiene un registro di tali consultazioni.
Storico versioni
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