Art. 159 · Calcolo ai fini del transito comune

Art. 159

Calcolo ai fini del transito comune

In vigore dal 24 nov 2015
Calcolo ai fini del transito comune (, paragrafo 2, del codice) Ai fini del calcolo di cui all’ e all’, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del presente regolamento, le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (17) sono considerate merci non unionali.
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