Art. 158
Livello della garanzia globale
In vigore dal 24 nov 2015
Livello della garanzia globale
(, paragrafi 2 e 3, del codice)
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto:
a)
al 50 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
b)
al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure
c)
allo 0 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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