Art. 158 · Livello della garanzia globale

Art. 158

Livello della garanzia globale

In vigore dal 24 nov 2015
Livello della garanzia globale (, paragrafi 2 e 3, del codice) 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto: a) al 50 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; b) al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure c) allo 0 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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