Art. 156 · Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia

Art. 156

Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia

In vigore dal 24 nov 2015
Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia ( del codice) La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.
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