Art. 153 · Reciproca assistenza tra le autorità doganali

Art. 153

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

In vigore dal 24 nov 2015
Reciproca assistenza tra le autorità doganali [, paragrafo 1, lettera c), del codice] Quando l’obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest’ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato. Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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