Art. 151
Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
[, paragrafo 1, lettera b), e del codice]
1. L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale in cui è costituita la garanzia (ufficio doganale di garanzia), che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.
2. L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione dell’impegno assunto da un fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.
3. Il fideiussore può revocare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la revoca all’ufficio doganale di garanzia.
4. La revoca dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la revoca prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell’impegno revocato.
5. La garanzia isolata fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-01.
6. La garanzia globale fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-03.
7. In deroga ai paragrafi 5 e 6 e all’, ogni Stato membro, conformemente al diritto nazionale, può permettere che un impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, purché i suoi effetti giuridici siano identici.
Storico versioni
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