Art. 146
Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana
In vigore dal 24 nov 2015
Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana
[, paragrafo 1, lettera a), del codice]
1. In conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:
a)
il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
b)
il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro.
2. Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.
Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.
3. Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
4. Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-146