Art. 143
Metodo del valore calcolato
In vigore dal 24 nov 2015
Metodo del valore calcolato
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera d), del codice, le autorità doganali non possono richiedere o imporre a una persona non stabilita nel territorio doganale dell’Unione di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare il valore in dogana.
2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice comprende il costo degli elementi indicati all’, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice. Esso comprende inoltre il costo, imputato nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall’acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione. Il valore dei lavori specificati all’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nell’Unione è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.
3. Il costo di produzione include tutte le spese sostenute per la creazione, lo sviluppo o il miglioramento considerevole di beni economici. Esso include anche i costi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del codice.
4. Le «spese generali» di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l’esportazione non compresi a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice.
Storico versioni
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