Art. 138 · Spese di trasporto

Art. 138

Spese di trasporto

In vigore dal 24 nov 2015
Spese di trasporto [, paragrafo 1, lettera e), del codice] 1.   Se le merci sono trasportate con lo stesso mezzo di trasporto fino a un punto situato al di là del luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le spese di trasporto sono stimate in proporzione alla distanza fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma dell’ del presente regolamento, a meno che non si fornisca all’autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa standard, per trasportare le merci fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 2.   Le spese di trasporto aereo, comprese le spese di corriere aereo espresso, da includere nel valore in dogana delle merci sono determinate in conformità dell’allegato 23-01. 3.   Se il trasporto è gratuito o a carico dell’acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.
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