Art. 137 · Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione

Art. 137

Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 24 nov 2015
Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione [, paragrafo 1, lettera e), del codice] 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende: a) per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione; b) per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto; c) per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico; d) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata; e) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e trasportate a destinazione in un’altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell’Unione, il luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti. 3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto. 4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente: a) per le merci trasportate via mare, il porto di scarico; b) per le merci trasportate con altri mezzi di trasporto, il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.
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