Art. 135
Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate
In vigore dal 24 nov 2015
Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate
[, paragrafo 1, lettera b), del codice]
1. Se un acquirente fornisce al venditore uno dei prodotti o servizi elencati all’, paragrafo 1, lettera b), del codice, il valore di tali prodotti e servizi è considerato pari al loro prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende tutti i pagamenti che l’acquirente dei prodotti o servizi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è obbligato a fare per acquisire i prodotti o i servizi.
Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.
2. Se il valore dei prodotti e dei servizi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso è determinato sulla base di altri dati oggettivi e quantificabili.
3. Se i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice, sono stati utilizzati dall’acquirente prima di essere forniti, il loro valore è rettificato per tener conto di qualsiasi ammortamento.
4. Il valore dei servizi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice include i costi delle attività di sviluppo non andate a buon fine nella misura in cui tali costi sono stati sostenuti per progetti o ordini relativi alle merci importate.
5. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari.
6. Il valore dei prodotti ceduti e dei servizi prestati, quale stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 5, è ripartito proporzionalmente sui prodotti importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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