Art. 134
Operazioni tra soggetti collegati
In vigore dal 24 nov 2015
Operazioni tra soggetti collegati
[, paragrafo 3, lettera d), del codice]
1. Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.
2. Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:
a)
il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;
b)
il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), del codice;
c)
il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), del codice.
3. Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:
a)
le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;
b)
le quantità;
c)
gli elementi elencati all’, paragrafo 1, del codice;
d)
i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.
4. I valori assunti come criteri di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzati su richiesta del dichiarante. Essi non sostituiscono il valore di transazione dichiarato.
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