Art. 131
Consegna parziale
In vigore dal 24 nov 2015
Consegna parziale
(, paragrafo 1, del codice)
1. Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell’, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.
2. L’applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.
Storico versioni
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