Art. 13 · Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni

Art. 13

Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni

In vigore dal 24 nov 2015
Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni (, paragrafo 5, del codice) L’autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.
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