Art. 129
Prezzo effettivamente pagato o da pagare
In vigore dal 24 nov 2015
Prezzo effettivamente pagato o da pagare
(, paragrafi 1 e 2, del codice)
1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:
a)
il venditore;
b)
un terzo a beneficio del venditore;
c)
un terzo collegato al venditore;
d)
un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.
I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.
2. Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un’impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all’ del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.
Storico versioni
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