Art. 129 · Prezzo effettivamente pagato o da pagare

Art. 129

Prezzo effettivamente pagato o da pagare

In vigore dal 24 nov 2015
Prezzo effettivamente pagato o da pagare (, paragrafi 1 e 2, del codice) 1.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone: a) il venditore; b) un terzo a beneficio del venditore; c) un terzo collegato al venditore; d) un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore. I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili. 2.   Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un’impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all’ del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.
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