Art. 126
Ceuta e Melilla
In vigore dal 24 nov 2015
Ceuta e Melilla
(, paragrafo 1, del codice)
1. Le disposizioni della presente sottosezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possono essere considerati originari dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze o originari di Ceuta e Melilla.
2. Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
3. Le disposizioni della presente sottosezione relative al rilascio, all’utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente sottosezione a Ceuta e Melilla.
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