Art. 124 · Cooperazione amministrativa

Art. 124

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 24 nov 2015
Cooperazione amministrativa (, paragrafo 1, del codice) 1.   I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, nell’ambito di un’immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo. 2.   La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.
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