Art. 122 · Esonero dalla prova dell’origine

Art. 122

Esonero dalla prova dell’origine

In vigore dal 24 nov 2015
Esonero dalla prova dell’origine (, paragrafo 1, del codice) 1.   Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti previsti per l’applicazione del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. 2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
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