Art. 12
Accettazione della domanda
In vigore dal 24 nov 2015
Accettazione della domanda
(, paragrafo 2, del codice)
1. Se l’autorità doganale accetta una domanda a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la data di accettazione di tale domanda è la data in cui la medesima autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste in conformità dell’, secondo comma, del codice.
2. Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.
Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall’autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.
3. In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito informazioni aggiuntive a seguito di una richiesta dell’autorità doganale in conformità del paragrafo 2, la data in cui è stato fornito l’ultimo elemento di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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