Art. 119
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
In vigore dal 24 nov 2015
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
(, paragrafo 1, del codice)
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:
a)
un esportatore autorizzato dell’Unione a norma dell’ del presente regolamento;
b)
qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l’assistenza di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell’ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell’Unione o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità competenti del paese o territorio di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti dal titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato 22-13 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’ del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l’uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a)
è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
b)
se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l’esportatore dall’espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
Storico versioni
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