Art. 116
Presentazione della prova dell’origine
In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione della prova dell’origine
(, paragrafo 1, del codice)
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione secondo le modalità previste dall’ del codice. Dette autorità possono esigere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente sottosezione.
Storico versioni
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