Art. 114 · Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Art. 114

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (, paragrafo 1, del codice) 1.   I prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 possono, all’atto dell’importazione nell’Unione, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 a condizione che siano stati trasportati direttamente nell’Unione, ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di un paese o territorio beneficiario, purché tale paese o territorio beneficiario: a) abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall’ del presente regolamento, e b) assista l’Unione, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l’autenticità del documento o l’esattezza delle informazioni sull’origine effettiva dei prodotti in questione. 2.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire il titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 3.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante. Tale richiesta deve essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-10 e deve essere compilata conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli del presente regolamento. Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservate dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di circolazione. 4.   L’esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1. L’esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l’esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità. 5.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 6.   Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime preferenziale di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l’origine dei prodotti e controllare le altre indicazioni contenute nel certificato. 7.   Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile. 8.   Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. 9.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali. 10.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all’atto dell’esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-114