Art. 113
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 24 nov 2015
Requisiti di carattere generale
(, paragrafo 1, del codice)
I prodotti originari di uno dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 su presentazione:
a)
del certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure
b)
nei casi di cui all’, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato 22-13, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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