Art. 112 · Ceuta e Melilla

Art. 112

Ceuta e Melilla

In vigore dal 24 nov 2015
Ceuta e Melilla (, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale. 2.   Gli articoli da 74 a 79 e gli articoli da 84 a 93 del presente regolamento si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale. 3.   Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
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