Art. 108 · Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Art. 108

Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (, paragrafo 1, del codice) 1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono: a) verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri; b) controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria. Il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l’obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario. Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 solo se il paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’accordo medesimo. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate. 3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.
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