Art. 106 · Sospensione dell’applicazione della preferenza

Art. 106

Sospensione dell’applicazione della preferenza

In vigore dal 24 nov 2015
Sospensione dell’applicazione della preferenza (, paragrafo 1, del codice) 1.   In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all’ del presente regolamento se: a) le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o all’ del medesimo regolamento; b) il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
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