Art. 104 · Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine

Art. 104

Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine

In vigore dal 24 nov 2015
Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine (, paragrafo 1, del codice) 1.   La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti in questione. 2.   L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate. 3.   Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’ del presente regolamento possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
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