Art. 103 · Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine

Art. 103

Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine

In vigore dal 24 nov 2015
Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine (, paragrafo 1, del codice) 1.   I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo di compilazione e presentazione di un’attestazione di origine: a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR; b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni: a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare dell’SPG; c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b). 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) le importazioni presentano carattere occasionale; b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.
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