Art. 102
Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante
In vigore dal 24 nov 2015
Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante
(, paragrafo 1, del codice)
1. Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell’ambito dell’SPG, fa riferimento all’attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all’attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l’anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.
2. Se il dichiarante ha chiesto l’applicazione dell’SPG in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell’ del codice e trattata di conseguenza.
3. Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta che esse siano conformi alle norme enunciate nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare verificando:
a)
sul sito web pubblico che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e
b)
che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Storico versioni
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