Art. 100 · Ammissibilità di un’attestazione di origine

Art. 100

Ammissibilità di un’attestazione di origine

In vigore dal 24 nov 2015
Ammissibilità di un’attestazione di origine (, paragrafo 1, del codice) Affinché gli importatori possano beneficiare dell’SPG su dichiarazione di un’attestazione di origine, le merci devono essere state esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell’ del presente regolamento. Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare di tale sistema a condizione che siano state esportate dal paese stesso alla data o a decorrere dalla data in cui tale paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema degli esportatori registrati di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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