Art. 10 · Sistemi elettronici relativi alle decisioni

Art. 10

Sistemi elettronici relativi alle decisioni

In vigore dal 24 nov 2015
Sistemi elettronici relativi alle decisioni (, paragrafo 1, del codice) 1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice. Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni. 2.   Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell’Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
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