Art. 10
Sistemi elettronici relativi alle decisioni
In vigore dal 24 nov 2015
Sistemi elettronici relativi alle decisioni
(, paragrafo 1, del codice)
1. Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice.
Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.
2. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell’Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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