Art. 1 · Contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne

Art. 1

Contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne

In vigore dal 18 nov 2015
Il regolamento (CE) n. 718/2007 è così modificato: 1) all'articolo 65 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere fornita anche attraverso un contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne (contributo a un fondo fiduciario), istituito a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ai fini degli obiettivi stabiliti nei programmi pertinenti nel settore del rispettivo programma. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" 2) all'articolo 147, paragrafo 1, la lettera c) è così modificata: a) il punto vii) è sostituito dal seguente: «vii) investimenti a favore dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione professionale»; b) è aggiunto il punto viii) seguente: «viii) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale.» 3) è inserito l'articolo 159 bis seguente: «Articolo 159 bis Contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne 1.   Nell'ambito delle componenti “sviluppo regionale” e “sviluppo delle risorse umane”, ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma operativo pertinente nel settore del rispettivo programma, le operazioni possono essere attuate attraverso contributi a fondi fiduciari dell'UE. 2.   Per quanto riguarda il contributo al fondo fiduciario, il programma operativo pertinente contiene unicamente le informazioni seguenti: a) una valutazione sintetica della coerenza di tale contributo con gli obiettivi del fondo fiduciario; b) per la componente “sviluppo regionale”, informazioni sull'asse prioritario della singola operazione, anche in riferimento agli altri assi prioritari riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; c) per la componente “sviluppo delle risorse umane”, informazioni sulla singola misura operativa nell'ambito di un determinato asse prioritario, anche in riferimento alle altre misure di tale asse prioritario riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; d) l'identificazione del fondo fiduciario quale beneficiario finale; e) l'importo del contributo. 3.   Gli articoli 150 e 157 non si applicano ai contributi al fondo fiduciario. 4.   Il contributo a un fondo fiduciario non è soggetto ai controlli ex ante di cui all'articolo 14, alle verifiche del comitato di sorveglianza settoriale a norma degli articoli 59, 167 e 169, alla procedura di selezione delle operazioni di cui all'articolo 158 e alle valutazioni di cui all'articolo 166. 5.   La relativa convenzione di finanziamento fra la Commissione e il paese beneficiario stabilisce le modalità di attuazione relative al contributo al fondo fiduciario. Se del caso, anche il programma operativo pertinente può stabilire tali modalità. Le modalità di attuazione riguardano in particolare: a) gli obblighi delle autorità del paese beneficiario; b) relazioni, valutazione e controllo; c) disposizioni che prevedano la restituzione del contributo, integralmente o in parte, a seconda del caso, al relativo programma in caso di liquidazione del fondo fiduciario, in conformità dell'articolo 187, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 6.   Le spese relative a un contributo a un fondo fiduciario sono ammissibili a decorrere dalla data di costituzione di detto fondo. Alla chiusura, la dichiarazione di spesa certificata indica l'importo totale del contributo per il quale il comitato esecutivo del fondo fiduciario ha adottato una decisione relativa all'assegnazione dei fondi alle singole azioni fino al 31 dicembre 2017 ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma interessato e nel settore del rispettivo programma. 7.   L'ultima frase dell'articolo 161, paragrafo 1, terzo comma, non si applica nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio a un contributo di un fondo fiduciario proveniente da impegni di bilancio assunti fino al 31 dicembre 2012. L'ordinatore nazionale certifica, nella dichiarazione di spesa certificata da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, che il contributo è stato versato al fondo fiduciario identificato nel programma pertinente.»
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