Art. 4
In vigore dal 11 nov 2015
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati XI, XVI, XX, XXI e XXII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 31, 32 e 43 della direttiva 2014/23/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1986:oj#art-4