Art. 9

Art. 9

In vigore dal 9 nov 2015
All'articolo 146 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le comunicazioni di cui all', paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2000:oj#art-9